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Novità nuove sanzioni rilevabili con telecamere e autovelox


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Inviato

Il Ministero dei Trasporti, tramite il parere n. 3311 del 3 giugno 2016, ha risposto all'interpellanza mossa da un comando di Polizia municipale (il parere lo potete trovare qui: http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/TP_AMM_16MinTrasp3311_manzelli_s.pdf ) spiegando che, visto che le attuali apparecchiature di rilevazione non sono omologate e/o approvate per rilevare, tra le altre o specificatamente, il fatto che il veicolo inquadrato non abbia l'assicurazione o che sia scaduta la revisione, queste infrazioni al codice della strada devono essere contestate immediatamente al contravventore solo da un agente delle FdO in persona.

Quindi, per il momento, se vi dovesse arrivare una multa rilevata con apparecchiature ottiche (autovelox o telecamere mobili o fisse) perchè avete circolato con l'assicurazione e/o la revisione scadute, potete opporvi citando il parere del Ministero, avendo la certezza di sfangarla.

Detto questo, il mio consiglio è, sempre e comunque, di circolare col veicolo in regola, anche per quanto riguarda assicurazione e revisione.

Ciao, Gino

  • 1 mese dopo...
 
Inviato

... e per la tassa di circolazione, nel caso di motoveicoli di interesse storico collezionistico?

E se ti fermeno per un controllo?

Non aver pagato il bollo o non averlo da esibire che comporta?

Inviato
2 ore fa, maxxx ha scritto:

... e per la tassa di circolazione, nel caso di motoveicoli di interesse storico collezionistico?

E se ti fermeno per un controllo?

Non aver pagato il bollo o non averlo da esibire che comporta?

Rischi una multa:
per i veicoli storici il bollo NON è una tassa di possesso, ma di circolazione, quindi non va pagato se si tiene il veicolo fermo in garage per tutto l'anno ma, se si circola, dev'essere esibito alle FdO. Se non ce l'hai ti fanno una multa e ti invitano a portarlo in caserma, se non l'hai ancora pagato, lo paghi e poi lo porti in caserma entro i termini previsti.

Vedi qui, il secondo post:


Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purchè abbiano con sè i contrassegni stessi. (1)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sè..

Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.
7. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Come vedi, la prima sanzione (art. 181), che si applica ai veicoli che pagano il bollo come tassa di circolazione, non dovendolo esporre ma dovendolo portare sempre con sè quando si circola, va da euro 25 a euro 99, anche se, in genere, è la guardia di Finanza quella che chiede sempre il bollo ma, per i ciclomotori e i veicoli storici, può succedere con qualunque FdO. Mentre la seconda (art. 180), se non si porta il bollo in caserma una volta che si è stati fermati ed è stata elevata la prima sanzione, è ben più grave e può comportare anche una denuncia penale.

Ciao, Gino

  • 3 mesi dopo...
Inviato

Ciao gipirat, per caso riesci a trovarmi l'ingombro stradale di una vespa vbb 150 sidecar dall'accelleratore al parafanghino del sidecar e il peso della vespa compreso di sidecar, mi servono per l'iscrizione F.M.I.Se hai i dati tecnici sarebbe meglio ti ringrazio

Inviato

I dati tecnici dovrebbe darteli il fabbricante del sidecar, non ce ne sono due uguali.

Ciao, Gino

P.S.: la prossima volta apri un topic a parte, la tua richiesta non ha nulla a che vedere con questa discussione.

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